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Eva

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La Cassazione, il 9 gennaio scorso, ha emesso una sentenza rivoluzionaria sul delicato tema: “download di files digitali: reato o non reato?”.
Il caso riguardava un sito studentesco dell’università di Torino attraverso il quale venivano scaricati software e film, gestito da due persone che erano state già condannate nei primi due gradi di giudizio per violazione dell’articolo 171bis (che punisce l’abusiva duplicazione, per trarne profitto, dei programmi per elaboratore) e dell’articolo 171ter della legge sul diritto d’autore (che punisce chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, etc.).
La Cassazione ha ora invece stabilito che i due gestori del sito universitario non possono ritenersi colpevoli in quanto il primo dei due articoli non si applica a questo caso in quanto il mero download è cosa diversa rispetto alla duplicazione, che era avvenuta precedentemente e ad opera di soggetti diversi dai due imputati.
Neppure si poteva applicare il secondo articolo, visto che il fine di lucro necessario, richiesto dalla norma, non era certo stato perseguito da chi aveva messo a disposizione i programmi e i film, trattandosi di files scaricabili gratuitamente.
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