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Eva

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Con la cosidetta “riforma SIAE“, la legge n. 2 del 9 gennaio scorso ha introdotto una previsione che regolamenta i casi di libera pubblicazione in Internet di immagini e di musica, andando ad aggiungere un comma all’art. 70 della legge sul diritto d’autore.

Tre sono le condizioni che pone questa norma, in vigore a partire dall’11 febbraio prossimo, perchè si possano liberamente riprodurre in rete file musicali o file immagine: si dovrà trattare di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate“, finalizzate ad un “uso didattico o scientifico“, che in ogni caso non dovranno essere utilizzate “a scopo di lucro“.

I dubbi che immediatamente sorgono sono molteplici: che cosa si intende per immagini a bassa
risoluzione o degradate? Entro che limiti le pubblicazioni su web si possono considerare a fini didattici o scientifici, o meno?

Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura della Camera, che ha elaborato il testo della norma, ha spiegato che i file musicali riproducibili liberamente in Internet saranno quelli con “una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile” mentre i file immagine saranno quelli “con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa”.

Quanto al secondo dubbio (sempre che il primo si possa considerare così effettivamente chiarito), occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a definire in dettaglio i “fini didattici e scientifici” richiamati dalla legge.

Foto “Broken cd” di Rick Heatk con licenza CC da Flickr

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