In una sentenza della Cassazione del 19 giugno 2013 n. 15402 viene analizzato il tema della riscossione e ripartizione dei compensi per copia privata. Viene spiegato, da un lato, chi siano i soggetti deputati all’uno e all’altro compito e, dall’altro lato, se e in che termini la disposizione contrattuale dei diritti patrimoniali d’autore di una data opera possa incidere anche sulla legittimazione a percepire il relativo compenso per copia privata.
La causa in questione vedeva contrapposti l’Associazione Produttori Televisivi (“APT”) e una società produttrice di telenovelas, che aveva acquistato il diritto di rielaborare opere audiovisive straniere insieme a “tutti i diritti esclusivi di utilizzazione televisiva” delle medesime per l’Italia e alcuni paesi limitrofi. La casa produttrice contestava ad APT la mancata corresponsione in suo favore del compenso per riproduzione privata dei videogrammi, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 6 della legge n. 93/1992 vigente al tempo dei fatti (ora artt. 71 sexies, septies ed octies della l.d.a.).
In Cassazione, APT aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che fosse compito della SIAE e non proprio quello di riscuotere e ripartire il compenso per copia privata.
Su questo punto la decisione della Cassazione va a ricostruire le fasi in cui è opera il sistema: la SIAE ha il compito ex lege di riscuotere dai soggetti obbligati il compenso per copia privata, e ciò per conto di tutti gli aventi diritto. Dopodiché la SIAE ripartisce quanto riscosso fra le categorie degli aventi diritto (autori, produttori fonografici, produttori audiovisivi e di videogrammi), secondo le quote stabilite dalla legge. La ripartizione finale, fatto salva quella relativa ai propri associati (i.e. gli autori), non è invece compito della SIAE, ma delle associazioni rappresentative dei produttori, che incasseranno le quote riscosse dalla SIAE e disporranno delle informazioni necessarie ad attribuire queste quote ai singoli produttori.
Secondo la Cassazione, l’Associazione Produttori Televisivi non difetta dunque di legittimazione passiva in un caso come questo, visto che – pur non essendo tenuta a riscuotere i compensi – ha il compito di incassarli dalla SIAE e di ripartirli fra i propri associati.
Altro tema oggetto di esame da parte della Cassazione è quello legato alla circolazione del diritto al compenso per effetto della circolazione dei diritti patrimoniali su date opere. Sotto questo profilo, la Cassazione rivede la motivazione della Corte di Appello di Roma, secondo cui il diritto al compenso sarebbe semplicemente equiparato ad un diritto patrimoniale d’autore, così da trasferirsi automaticamente in capo al cessionario, insieme ai diritti patrimoniali d’autore di una data opera.
Il presupposto cui si richiama la Cassazione, che pure trae le medesime conclusioni dei giudici di secondo grado, è diverso da quello su cui si basa la decisione di questi ultimi: la natura del diritto al compenso è di tipo indennitario e serve a ripagare, sia pur parzialmente, il titolare dei diritti patrimoniali per il mancato beneficio che gli deriva per l’utilizzo dell’opera che – in via di eccezione legale ed entro dati limiti – viene compiuto liberamente da terzi. Proprio per questa peculiare natura del diritto al compenso, tale diritto – secondo la pronuncia della Cassazione sopra citata – “non può che spettare a coloro i quali, in un dato momento, sono i titolari dei diritti di sfruttamento delle opere“. Ciò significa – si legge poco oltre in sentenza – che, in caso di intervenuta cessione dei diritti di sfruttamento delle opere, “i cedenti si sono spogliati non solo di detti diritti esclusivi, ma anche di quelli a compenso ad essi collegati”.
Il principio di cui sopra, assolutamente coerente dal punto di vista sistematico, fa tuttavia sorgere alcuni dubbi interpretativi legati ad alcuni suoi possibili risvolti pratici.
Come dovranno ripartirsi le quote di compenso per copia privata nel caso in cui ci si confronti con un’ipotesi di trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore solo parziale? Come attribuire il diritto al compenso ai titolari dei diritti patrimoniali “in un dato momento“, nei casi in cui la circolazione dei diritti patrimoniali subisca svariati avvicendamenti nel tempo?