Eva

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Creative Commons License Photo credit: Marfis75

Per chi si domandasse se il design ha tutela di copyright in Italia, la risposta dovrebbe essere: “Indubbiamente sì”.

Per chi tuttavia si domandasse per quale ragione il design d’autore, quello – per intenderci – che si trova nei musei di design di tutto il mondo, è venduto in Italia dai soggetti più disparati, che danno le risposte più disparate sull’originalità di quello che vendono, la risposta dovrebbe essere: “Perchè la legge è stata stiracchiata fra chi detiene i diritti sulle opere in questione, perchè ha contribuito a svilupparle e a realizzarle o ha acquistato tutte le necessarie licenze da chi le ha sviluppate e realizzate (individuiamoli come squadra A) e chi invece ha interesse a non riconoscere royalties ai titolari dei diritti d’autore sul design di cui sopra (individuiamoli come squadra B)”

Questa risposta si ricava leggendo “in controluce” le multiformi scritture della norma transitoria che avrebbe dovuto accompagnare l’entrata in vigore della legge del 2001 che ha definito come protette dal diritto d’autore “le opere del design industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico” (art. 2 lett. 10 legge diritto d’autore). Norma transitoria che sta per essere nuovamente modificata, se verrà approvato il disegno di legge n. 1441 ter, già esaminato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato.

Se abbiamo contato bene, saremmo alla quarta riscrittura della stessa norma, che in nessuna delle sue multiformi versioni ha brillato per chiarezza e coerenza di tecnica legislativa.

(IP Faber: specializzati nel licensing, nella protezione e nell’enforcement dei diritti sul design. Contattaci)

Prima fase: entra in vigore la previsione a tutela del design d’autore appena citata e nessuna norma transitoria. Siamo a febbraio 2001. Uno a zero per la squadra A, che già contava su una norma a protezione del design d’autore, ma che raramente aveva visto riconosciuta tale protezione dalla pratica dei tribunali. Con questa legge la squadra A auspica di vedere finalmente protetto il copyright sul design in Italia.

Seconda fase: entra in vigore la prima versione della norma transitoria (art. 25bis del d.lgs. 25/2001). Siamo a maggio 2001.  Secondo questa previsione, la riscritta protezione d’autore sul design non potrà riguardare chi, prima del 19 aprile 2001, avesse iniziato a fabbricare e vendere prodotti di design precedentemente tutelati da modello e caduti in pubblico dominio. Durata di questa “moratoria”? Dieci anni. Il vantaggio della squadra A inizia ad indebolirsi: il diritto d’autore sul design in certi casi c’è, ma non si vede o – meglio – non sempre si può azionare da chi è legittimo titolare di questo diritto.

Terza fase: entra in vigore il codice di proprietà industriale. Siamo a febbraio 2005. All’art. 239 del codice, con un probabile eccesso di delega, il legislatore ritocca la moratoria. Sempre per dieci anni e a decorrere dal 19 aprile 2001, la protezione d’autore sul design non si applicherà a chi abbia iniziato a fabbricare e vendere prodotti di design che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. Quando un’opera di design si intende di pubblico dominio? Quando scade il relativo modello registrato o quando è stata creata nel vigore della precedente legge sul diritto d’autore senza soddisfare i requisiti di tutela allora previsti o, infine, quando sono trascorsi i 25 anni di protezione d’autore? La nebbia si infittisce e fa gioco alla squadra B, che incalza inesorabile sulla squadra A. Chi copia i diritti d’autore su opere di design create prima del 2001 non è detto che li stia copiando, se già lo faceva prima del 2001.

Quarta fase: al fine di evitare una procedura sanzionatoria UE per la tutela d’autore offerta al design temporalmente difforme da quella degli altri paesi comunitari, l’Italia estende la durata di tale protezione da 25 a 70 anni. Arriva il decreto legge n. 10 del 2007, convertito nella legge n. 46/2007. Siamo a febbraio 2007. Sembrerebbe un grande successo per la squadra A, ma ecco che non si perde l’occasione di riscrivere la moratoria di cui sopra: per i consueti dieci anni la protezione accordata ai disegni e modelli non opererà in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni e modelli che, prima del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. Si passa da un’esenzione legata ai produttori (che non poteva essere invocata da un nuovo produttore in caso di trasferimento di azienda) ad un’esenzione legata ai prodotti. Questo fa sì che tutta una serie di prodotti di design realizzati prima del 2001, i quali – nel vigore della nuova legge – avrebbero i requisiti per accedere ad una protezione d’autore, potrebbero in linea di principio essere esclusi dalla tutela di copyright. Il raggio d’azione della norma transitoria si fa ancora più ampio, quindi, e la squadra B sopravanza sulla squadra A. Chi copia i diritti d’autore su opere di design create prima del 2001 può trovare argomenti utili dalla nuova legge per continuare a farlo o, anche, per iniziare a farlo ex novo.

Quinta fase: eccoci al disegno di legge 1441ter e ad oggi. Se il disegno di legge divenisse legge si ritornerebbe ad un testo non molto difforme da quello della terza fase (il riferimento è ai produttori e non ai prodotti), con una precisazione aggiuntiva: l’attività di coloro che abbiano iniziato a fabbricare e vendere prodotti di design che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio potrà continuare, purchè prosegua nei limiti del preuso. L’impostazione potrebbe essere interessante e ricondurre la norma ai suoi obiettivi originari: garantire quegli imprenditori che in buona fede avessero intrapreso un’attività di produzione e vendita di prodotti di design, ritenendo che avessero il diritto di farlo, nel vigore della precedente normativa.

Ciò nonostante la norma si presta ancora ad alcune critiche, dal punto di vista pratico: come si potrà stabilire ora e soprattutto dimostrare – a sette anni di distanza dall’avvio del periodo di moratoria – quale era il livello di preuso ad aprile 2001 dei produttori che potrebbero avvalersi della moratoria? Che cosa accadrà a coloro che invece hanno ampliato la loro produzione di design d’autore, cavalcando l’onda favorevole di tutte le riscritture della norma transitoria sopra elencate?

La squadra A potrebbe riprendere un certo vantaggio, con l’approvazione del disegno di legge 1441ter, ma un ripensamento ulteriore del testo potrebbe forse aiutarla ad evitare un pericoloso autogol.

(IP Faber: specializzati nel licensing, nella protezione e nell’enforcement dei diritti sul design. Contattaci)