Eva

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Quando si negoziano contratti incentrati sullo sfruttamento dell’immagine di personaggi, più o meno famosi, del mondo dello spettacolo e dello sport, capita con una certa frequenza che sia necessario o semplicemente opportuno prevedere quale intestatario del contratto non la persona fisica dei cui diritti di immagine si tratti, ma la società a cui siano stati precedentemente trasferiti i medesimi diritti dal personaggio famoso.

Sia nel caso di partecipazioni ad eventi dal vivo, sia nel caso di partecipazioni televisive continuate nel tempo o isolate, sia quando si tratti di contratti di sponsorizzazione o pubblicitari, il tema risulta decisamente ricorrente.

In queste ipotesi, una delle prime necessità che si presentano è di richiedere alla società intestataria idonea garanzia circa la effettiva disponibilità dei diritti di immagine necessari a dare esecuzione al contratto. E, in parallelo a tale garanzia, viene per lo più prevista una manleva per il caso di eventuali contestazioni o revoche che dovessero essere avanzate o presentate dal dante causa-personaggio famoso della società, non solo nel momento in cui il contratto venisse stipulato, ma anche (e soprattutto) in una prospettiva futura.

Un aspetto non secondario di cui tenere conto nel caso di negoziazioni contrattuali che abbiano ad oggetto diritti di immagine di personaggi famosi è inoltre la doppia natura del diritto di immagine, che ha da un lato una valenza tipicamente “economica” e, dall’altro, presenta implicazioni derivanti dal suo essere altresì un diritto personalissimo. Si pensi in tal senso alla sistematica di matrice anglosassone, che ben distingue fra “right of publicity” e “right of privacy”.

Proprio per la doppia natura insita nel diritto di immagine, può rivelarsi opportuno non trascurare quella “parte” del diritto di immagine che resta sempre e comunque in capo alla persona, e dunque anche al personaggio famoso, e che appunto rientra fra i diritti personalissimi, nonostante il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine ad una società.

Va da sé che non può stabilirsi a priori una modalità ideale per tenere in dovuta considerazione in un contesto contrattuale anche questo lato del diritto di immagine, ma certo – di volta in volta e caso per caso – è consigliabile considerare l’impatto (anche economico) che può provocare l’attivazione di questo diritto da parte del personaggio famoso. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso l’inserimento di clausole apposite di protezione verso la società cessionaria dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine, o ancora – per certe ipotesi – attraverso l’ottenimento di parallele liberatorie direttamente dal personaggio famoso.