
Si è letto nei mesi scorsi su diversi quotidiani nazionali dei precedenti del Tribunale di Milano con i quali si è riconosciuta tutela d’autore a due opere di design, la Panton Chair di Vitra e la lampada Arco, disegnata da Castiglioni, di Flos.
Gli entusiasmi di chi si occupa di design si sono immediatamente accesi: finalmente – si è detto – si va riconoscendo adeguata protezione giuridica ad opere di elevato valore creativo ed artistico, che sono uno dei motori di crescita della nostra industria e lustro dell’Italia nel mondo. Quasi nello stesso periodo, a livello comunitario, l’Italia veniva sollecitata ad adeguarsi ai parametri comunitari in materia di tutela del design industriale: come negli altri paesi UE la protezione di copyright sul design avrebbe dovuto durare 70 anni dalla morte dell’autore, non 25 come previsto dalla legge italiana.
Puntuale (o quasi) la risposta del legislatore: il decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007 estende ora a 70 anni la protezione del diritto d’autore sui prodotti di design. Lo stesso decreto legge contiene tuttavia una norma sibillina (il comma 4 dell’articolo 4, per la precisione), che getta un colpo di spugna sulla protezione del design per tutti i prodotti creati prima del 2001.
In poche parole, se entro metà aprile questo decreto legge fosse convertito in legge, in Italia avremmo una protezione del diritto d’autore sul design di 70 anni p.m.a. solo sulla carta, ma – nella realtà- efficace solo per gli ultimi 5/6 anni. E per tutte le opere di design create prima del 2001, per le quali non sono comunque ancora trascorsi i 70 anni di protezione stabiliti dall’UE? Il nulla.